Part-time docenti formazione professionale
Contratto di lavoro part-time del personale docente della formazione professionale assunto a tempo indeterminato: durata, tipologie, remunerazione prevista, modalità di richiesta e modulistica di riferimento
Cos’è
Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).
Il rapporto di lavoro part-time del personale insegnante della formazione professionale è regolamentato dal Contratto collettivo provinciale CCPL del 17.10.2003 artt. 25 e 26 e ss.mm., dall’art. 29 CCPL 07.08.2007, dal CCDP 05/02/2007 e dalla Determinazione del Dirigente del Dipartimento Istruzione n. 94 del 23.06.2008.
A chi si rivolge
Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale insegnante con rapporto di lavoro tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.
Durata e tipologie della prestazione lavorativa
Il part-time viene autorizzato per la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. Alla scadenza dell’anno scolastico, in assenza di ulteriore trasformazione, si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno e la distribuzione dell’orario di lavoro può essere di tipologia:
- Orizzontale – in cui l’orario di lavoro viene ridotto omogeneamente in tutti i giorni lavorativi
- Verticale settimanale – in cui l’orario viene svolto a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (non meno di 3) e negli altri giorni è previsto il riposo
- Verticale annuale – in cui la prestazione lavorativa è resa in alcuni mesi dell’anno formativo, tale tipologia è ammessa per 6, 7, 8 e 10 mesi
- Part-time pluriennale - il personale insegnante, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell’arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico svolgendo l’attività lavorativa a tempo pieno sui restanti 4 anni
L’anno di riposo può essere richiesto:
- dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
- dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
- dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni
Aspetti stipendiali/previdenziali
La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 306 ore di servizio annuali prestate, su 612 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione.
Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese.
Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutti i 5 anni.
Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.
È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.
Quando fare richiesta
Ogni anno, attraverso una circolare inviata di norma entro il 15 marzo, vengono fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di:
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale annuale
- articolazione pluriennale dell’orario di lavoro
- rinuncia e/o rinvio del periodo di riposo
Come fare richiesta
La domanda va presentata compilando l’apposito modulo e consegnata alla segreteria dell’Istituto di formazione per la successiva valutazione da parte del Dirigente della struttura di assegnazione.
Il Dirigente formativo deve esprimere il proprio consenso, nei tempi e nei modi previsti dalla circolare, e può proporre alternative alla riduzione del tempo di lavoro compatibili con l’organizzazione del servizio scolastico.
Accoglimento delle domande di part-time
I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno.
La trasformazione dell’orario di lavoro è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto che verrà inviato alle segreterie scolastiche.
Nel caso di superamento del limite massimo del 15% verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del CCDP 05/02/2007.