F.A.Q. Esame di stato primo ciclo
Domanda della FAQ numero due.
Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2 Questo è il testo di risposta alla FAQ numero 2
Durante la fase di sorteggio delle prove previste per l’esame di Stato del primo ciclo di istruzione, deve esere presente tutta la commissione?
L'articolo 7 comma 4 del
D.M. 741 del 2017
prevede espressamente che nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati.
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
Analoga prescrizione è replicata nei successivi artt. 8, 9 comma 5.
L'articolo 85 del Regio Decreto 1923 n 653 -ancora in vigore in quanto non espressamente abrogato- reca una disciplina di dettaglio stabilendo che:
Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prove".
Come noto la Commissione di esame è un collegio perfetto, anche se occorre definire uno spartiacque relativo al tipo delle operazioni d’esame, ovvero stabilire quando e se occorra oppure no il "Collegio perfetto".
Il Collegio perfetto (cioè la presenza di tutti i membri/discipline della commissione o di quelli della sottocommissione) è richiesto ogni qualvolta ci sia da manifestare la volontà per operazioni cruciali, o meglio deliberare per l’attribuzione di voti/giudizi/esiti finali.
All’interno di questa regola, c’è una particolarità di situazioni che non richiedono la presenza di tutti i membri.
Il momento del sorteggio delle prove è un ambito dove di certo si pone, eminentemente, la necessità della fidefacienza, ovvero di attestare pubblicamente che una operazione sia avvenuta alla presenza di testimoni e secondo le modalità prestabilite.
Si ritiene, al di là della formulazione della norma che demanda alla commissione l'operazione del sorteggio, che questa operazione possa avvenire anche in caso di assenza ( tuttavia legittimamente giustificata) di un/una componente , in quanto si tratta di una fase in cui non si manifestano attività deliberative, ovvero assegnare voti, ratificare decisioni ecc.
L'elemento minimo di salvaguardia della pubblica fede della operazione è data comunque dalla presenza del Presidente della commissione ( in veste notarile per cosi dire) e dei candidati/e, cosi come previsto dalla citata norma.
Di tale aspetto venga data contezza in riunione preliminare, ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D.M. 741 del 2017, in occasione della prefigurazione degli aspetti organizzativi.
Elenco:
- uno
- due
- tre