Accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali

L’amministrazione provinciale ha individuato le procedure e i criteri per l’accreditamento dei soggetti che offrono servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali ed ha istituito un registro nel quale sono iscritti i soggetti accreditati sulla base del possesso dei specifici requisiti

Chi può chiedere l’accreditamento

Possono accreditarsi tutti i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro purché in possesso dei seguenti  requisiti:

  • indicazione tra le attività svolte, indicate nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo dell’ente, della specifica tipologia di intervento a favore di studenti con bisogni educativi speciali
  • esperienza almeno biennale nel campo dell’assistenza a studenti con bisogni educativi speciali riferita alle diverse tipologie e forme di intervento individuate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 778 del 09/04/2009
  • assenza di scopo di lucro
  • impegno a rispettare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro
  • non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente
  • amministratori e legale rappresentante legale dell’ente devono presentare requisiti soggettivi di affidabilità
  • dotazione, nell’organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel campo dell’assistenza a studenti con bisogni educativi speciali
  • impegno ad accettare in ogni momento il controllo della provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento

Quali sono i soggetti senza scopo di lucro

Si intendono soggetti senza scopo di lucro:

  • le cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/91
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’art. 10 del d. leg. n. 460/97
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiosi con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa a sensi dell’art. 8 della Costituzione
  • ogni altro soggetto non appartenente alle precedenti categorie deve garantire che il proprio statuto (o atto costitutivo) preveda l’assenza del fine di lucro.

Per quali tipologie di servizi è possibile chiedere l’accreditamento

L’accreditamento può essere richiesto per:

  • attività di assistenza diretta e supporto alla didattica
  • interventi a favore di studenti con problemi del linguaggio e della comunicazione
  • programmi specifici di formazione professionale

Come accreditarsi

Per accreditarsi occorre scaricare il modulo per la Domanda di accreditamento BES .
La domanda va compilata, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da tutti gli allegati indicati (copia statuto e/o atto costitutivo, dichiarazione affidabilità degli amministratori, dichiarazione affidabilità degli operatori, documentazione attestante due anni di esperienza, relazione illustrativa delle attività svolte).
La domanda va presentata entro il 31 maggio di ogni anno al Dipartimento della Conoscenza, secondo le seguenti modalità:

  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dip.conoscenza@pec.provincia.tn.itf
  • mediante consegna diretta con contestuale rilascio della ricevuta;
  • mediante consegna agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;
  • con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: PAT – Dipartimento della Conoscenza, via Gilli 3, 38121 Trento.

Allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di accreditamento, il Dipartimento della Conoscenza darà notizia dell’avvio del procedimento.

Tempi per l’accreditamento

La conclusione del procedimento avviene con provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza, che accoglie o respinge la domanda di accreditamento.
Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande di accreditamento (fissato al 31 maggio di ogni anno).
Il procedimento è disciplinato secondo quanto stabilito dalla Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti).

Durata dell’accreditamento

L’accreditamento ha la durata di cinque anni. Ogni anno i soggetti accreditati hanno l’obbligo di confermare, secondo quanto previsto dall’ art. 11 del DPP 8 maggio 2008, n.17-124/Leg , la permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento.

Cos’è il registro dei soggetti accreditati

E’ un elenco di tutti i soggetti accreditati all’erogazione di servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali.
E’ articolato in 4 sezioni corrispondenti agli ambiti di accreditamento.
L’iscrizione nel registro dei soggetti accreditati costituisce presupposto necessario ai fini dell’affidamento, in via ordinaria, dei servizi e interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. 

 

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