Part-time personale insegnante scuole infanzia provinciale
Contratto di lavoro part-time del personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale assunto a tempo indeterminato: durata, tipologie, remunerazione prevista, modalità di richiesta e modulistica di riferimento
Cos’è
Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).
Il rapporto di lavoro part-time del personale insegnante delle scuole dell’infanzia è regolamentato dal Contratto collettivo provinciale CCPL del 17.10.2003 artt. 25 e 26 e ss.mm., dall’art. 29 CCPL 07.08.2007, dall’art. 10 Allegato D) CCPL 17.10.2003 come sostituito dall’art. 33 CCPL 07.08.2007, dal CCDP 22/01/2007 concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell’infanzia, nonché dalla determinazione del Dirigente del Dipartimento Istruzione n. 94 del 23.06.2008 con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per la fruizione dell’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro.
A chi si rivolge
Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale insegnante delle scuole dell’infanzia con rapporto di lavoro tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.
Durata e tipologie della prestazione lavorativa
Il part-time è autorizzato per la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. Alla scadenza dell’anno scolastico, in assenza di ulteriore trasformazione, si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.
I dipendenti interessati possono chiedere le seguenti durate e tipologie della prestazione lavorativa:
- Prestazione lavorativa al 50% con articolazione orizzontale settimanale (12:30 ore)
- Prestazione lavorativa al 60% con articolazione orizzontale settimanale (15:00 ore)
- Prestazione lavorativa al 50% con articolazione dell’attività su 6 mesi dell’anno
- Prestazione lavorativa al 66% con articolazione dell’attività su 8 mesi dell’anno
Part-time pluriennale: il personale insegnante, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell’arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico svolgendo l’attività lavorativa a tempo pieno sui restanti 4 anni.
L’anno di riposo può essere richiesto:
- Dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
- Dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
- Dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni
Aspetti stipendiali/previdenziali
La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 12:30 ore di servizio prestate, su 25 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione prevista per il tempo pieno.
Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese, mentre nessuna remunerazione sarà corrisposta nei mesi in cui non è svolta la prestazione lavorativa.
Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutti i 5 anni.
Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati
ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati
in proporzione
alla prestazione lavorativa svolta.
È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.
Quando fare richiesta
Ogni anno, attraverso una circolare inviata di norma entro il 15 marzo, vengono fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di:
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale annuale
- articolazione pluriennale dell’orario di lavoro
- rinuncia e/o rinvio del periodo di riposo
Come fare richiesta
La domanda va presentata compilando l’apposito modello e consegnata ai rispettivi Circoli di coordinamento che la trasmetteranno al Servizio infanzia e istruzione del primo grado per acquisire il parere del Dirigente.
Accoglimento delle domande di part-time
I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno per l’anno scolastico di riferimento e nel rispetto dei seguenti limiti per scuola:
NUMERO SEZIONI
|
NUMERO MASSIMO INSEGNANTI A PART-TIME |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 (*) |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 (**) |
7 e oltre | 5 |
(*) o 2 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12:30 ore settimanali e nella scuola medesima sia attivato il prolungamento d’orario di 15 ore settimanali;
(**) o 4 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria di part-time a 12:30 ore settimanali.
La graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è formata sulla base di titoli e punteggi stabiliti dall’art. 8 del CCDP 22.01.2007