Part-time personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.)
Contratto di lavoro part-time del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) assunto a tempo indeterminato: durata, tipologie, remunerazione prevista, modalità di richiesta e modulistica di riferimento
Cos’è
Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).
Il rapporto di lavoro part-time del personale A.T.A. è regolamentato dal Contratto collettivo provinciale CCPL del 17.10.2003 artt. 25 e 26 e ss.mm., dal CCDP 11/03/2014 concernente le modalità di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale A.T.A. e assistente educatore come modificato dal CCDP 11/07/2016.
A chi si rivolge
Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale A.T.A con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Durata del part-time
Il part-time viene autorizzato per la durata di uno o due anni scolastici. Nel caso di dipendenti disabili, invalidi civili con un grado di invalidità superiore al 46% o equiparata per altri tipi di invalidità e ai soggetti a malattie gravi e croniche, il part-time può essere concesso con durata non temporanea.
Posti disponibili
Le trasformazioni del rapporto di lavoro sono concesse nel limite massimo del 18% della pianta organica provinciale e nel 25% dell’organico assegnato ad ogni istituzione scolastica. Fino al 6% di tali posti è destinato alle trasformazioni non temporanee, mentre la restante percentuale dei posti annualmente disponibili è ripartita in due terzi per le trasformazioni annuali ed un terzo per le trasformazioni biennali.
Tipologie di part-time
Il personale A.T.A. può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a 18, 21, 24 e 30 ore settimanali con tipologia orizzontale o verticale settimanale oppure verticale annuale.
La tipologia orizzontale prevede la distribuzione dell’orario di lavoro su 5 o 6 giornate, dal lunedì al sabato.
La tipologia verticale settimanale prevede la distribuzione su 3 o 4 giorni alla settimana.
La tipologia verticale annuale prevede la prestazione lavorativa resa a tempo pieno per il numero di mesi all’anno di seguito indicati:
- Riduzione al 50%: 6 mesi
- Riduzione al 58%: 7 mesi
- Riduzione al 66%: 8 mesi
- Riduzione al 83%: 10 mesi
Aspetti stipendiali/previdenziali
La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio a fronte di 18 ore di servizio prestate, su 36 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione a prevista per il tempo pieno.
Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese, mentre nessuna remunerazione sarà corrisposta nei mesi in cui non è svolta la prestazione lavorativa.
Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.
È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.
Quando fare richiesta
Ogni anno, attraverso una circolare inviata di norma entro il 15 marzo, vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario a tempo parziale non temporaneo e di rientro a tempo pieno.
Come fare richiesta
La domanda va presentata compilando l’apposito modulo e consegnata alla segreteria della scuola per la successiva valutazione da parte del Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico deve esprimere il proprio consenso, nei tempi e nei modi previsti dalla circolare, e può proporre alternative alla riduzione del tempo di lavoro compatibili con l’organizzazione del servizio scolastico.
Accoglimento delle domande di part-time
I posti disponibili sono determinati nel limite del 18% della dotazione organica complessiva accertata alla data del 1° gennaio dell’anno precedente quello di riferimento, e nel rispetto del limite del 25% di unità part-time stabilito per singola istituzione scolastica.
In caso di posti insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è formata sulla base di titoli e punteggi stabiliti dagli artt. 8 e 9 del CCDP 11 marzo 2014.