Part-time docenti primo e secondo ciclo
Il contratto di lavoro part-time dei docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado assunti a tempo indeterminato: durata, tipologie, remunerazione prevista e modalità di richiesta
Cos’è
Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (Tempo pieno).
Il rapporto di lavoro del personale docente è regolamentato dal Contratto collettivo provinciale CCPL del 29.11.2004 art. 38 e 39 ed integrato dal CCPL 15.10.2007.
A chi si rivolge
Il contratto di lavoro a tempo parziale o part-time docenti del primo e secondo grado si rivolge al personale docente con contratto a tempo indeterminato della scuola primaria e secondaria di I e II grado.
Durata del part-time
Il part-time viene autorizzato per la durata di almeno due anni e il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno prima della scadenza del biennio.
Eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze personali ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La durata minima della prestazione lavorativa in part-time deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.
Tipologie di part-time
Il parziale part-time può essere realizzato con tipologia:
- orizzontale – in cui l’orario di lavoro viene ridotto omogeneamente in tutti i giorni lavorativi;
- verticale – in cui l’orario di lavoro viene svolto a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (non meno di 3) e negli altri giorni è previsto il riposo;
- biennale – il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e un’anzianità di servizio di almeno 10 anni può chiedere la trasformazione dell’orario di lavoro svolgendo l’attività lavorativa a tempo pieno il primo anno scolastico e fruendo di un periodo di riposo per tutto il secondo anno
- quinquennale – il personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell’arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico svolgendo l’attività lavorativa a tempo pieno sui restanti 4 anni.
L’anno di riposo può essere richiesto:
- a. dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- b. dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- c. dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.
Quale remunerazione è prevista
La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 9 ore di servizio prestate, su 18 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione.
Nel caso di part-time biennale,il trattamento economico è pari al 50% della retribuzione in entrambi gli anni.
Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutti i 5 anni.
Quando fare richiesta
Ogni anno, attraverso una circolare inviata di norma entro il 15 marzo,vengono fissati termini e modalità:
- di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
- di modifica della tipologia o della consistenza oraria del rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere
- di rientro a tempo pieno.
Come fare richiesta
La domanda può essere compilata online attraverso lo “Sportello del Dipendente” seguendo le istruzioni per la compilazione e inoltro della richiesta.
Per alcune tipologie la domanda va presentata in forma cartacea compilando l’apposito modello (consultare il documento principale della la
circolare
).
La domanda in formato cartaceo va presentata compilando l’apposito modulo e consegnata alla segreteria della scuola di titolarità per la successiva valutazione da parte del Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico deve esprimere il proprio consenso, nei tempi e nei modi previsti dalla circolare, e può proporre alternative alla riduzione del tempo di lavoro compatibili con l’organizzazione del servizio scolastico.
Accoglimento delle domande di part-time
Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.
La trasformazione dell’orario di lavoro è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto che verrà inviato alle segreterie scolastiche.
Nel caso di superamento del limite massimo del 25% verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri (
ordinanza ministeriale 446 del 22 luglio 1997
).
- portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ;
- familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- superamento dei 60 anni di età ovvero compimento di 25 anni di effettivo servizio;
- esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.