Modalità di riconoscimento della parità formativa

La Provincia Autonoma di Trento riconosce ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di istruzione e formazione professionale che sono finalizzati al rilascio dei titoli di studio aventi validità legale

Modalità di riconoscimento della parità formativa ai sensi dell’articolo 30 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 e del Regolamento attuativo di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149-Leg, "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Cos'è

Il riconoscimento della parità formativa è il provvedimento attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento, sulla base di uno specifico procedimento amministrativo, riconosce ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di istruzione e formazione professionale che sono finalizzati al rilascio dei titoli di studio aventi validità legale. Ai sensi dell’articolo 26 del citato D.P.P. 1.10.2008 n.42-149-Leg, il riconoscimento della parità formativa comporta l'equipollenza del servizio erogato dall'istituzione formativa paritaria a quello erogato dall'istituzione formativa provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L'efficacia del riconoscimento della parità formativa permane fino al provvedimento di revoca. L’ottenimento dello status di Istituzione formativa paritaria può’ comportare l’affidamento dei servizi formativi sulla base di un contratto di servizio, cosi come previsto dall’ articolo 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall' articolo 35 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 la struttura provinciale competente può affidare direttamente, con apposito contratto di servizio e con risorse provinciali, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle istituzioni formative paritarie che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, come specificati dall’articolo 30 del Decreto del Presidente della Provincia di data 1.10.2008 n. 42-1497leg

Struttura del procedimento

Per il riconoscimento della parità formativa, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento e la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnica e didattica presso il soggetto richiedente, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La Giunta provinciale con deliberazione di data 27.09.2013 n. 2010 ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'ispezione tecnica e didattica e per l'affidamento dei relativi incarichi. Qualora, in seguito all'attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica al soggetto richiedente gli elementi ostativi al riconoscimento della parità formativa invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità formativa entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

A chi rivolgersi per presentare la domanda: iter procedurale

Il procedimento è assegnato al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado , Università e ricerca e reso noto sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, link procedimenti e modulistica. L’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale di data 27.09.2009 n. 651 descrive i termini e le modalità di presentazione della domanda. I soggetti interessati al riconoscimento della parità formativa devono presentare domanda utilizzando la modulistica reperibile sui siti internet della Provincia Autonoma di Trento www.modulistica.provincia.tn.it nonché presso il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, attualmente denominato Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, con sede in Via Gilli n.3, Trento.
La domanda di riconoscimento della parità formativa va presentata nel rispetto delle modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, art. 8, ovvero, in base alle vigenti disposizioni, con una delle seguenti modalità:

  • consegnata al Servizio suddetto, che rilascia ricevuta attestante la data di consegna;
  • consegnata agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia Autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;
  • spedita a mezzo servizio postale; in tal caso, relativamente al rispetto del termine di presentazione, fa fede la data di spedizione del plico raccomandato;
  • trasmessa per via telematica, ad avvenuta attivazione del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2727 di data 24.10.2008 ed s.m.i.

In attuazione dell’art. 24, comma 1 del D.P.P. 42-149/Leg di data 1.10.2008 , la domanda di parità formativa deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno. In sede di prima applicazione, l’art. 36 del citato regolamento prevede testualmente “(…) la richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento”; pertanto, in prima applicazione, la domanda deve essere presentata entro il giorno 8 giugno di ciascun anno.

Chi può fare domanda

Ai sensi dell’articolo 24 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149-Leg, la richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

  • enti operanti in regime di convenzione con la Provincia ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);
  • istituzioni diverse da quelle previste dalla lettera a) che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno formativo successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parità, percorsi di formazione professionale completi nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Documenti da allegare alla domanda

Per i documenti richiesti da allegare alla domanda si rinvia all’Allegato A) della deliberazione n. 651 del 27.03.2009

Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude dopo l’espletamento dell’istruttoria (verifiche ispettive ecc.) in base alle previsioni recate dal Regolamento provinciale di data 1.10.2008 n. 42-149-Leg. Il dispositivo della parità formativa può essere sospeso o revocato qualora, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 28 del citato D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149-Leg, , sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità.
Per il monitoraggio della parità formativa ed il rispetto delle obbligazioni dedotte nel contratto di servizio è prevista una attività di vigilanza sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale 27.09.2013 n. 2010. Lo schema del contratto di servizio è approvato con deliberazione della Giunta provinciale n 1462 di data 31.08.2015 avente ad oggetto:approvazione dello schema tipo di contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5, e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg. Conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2015-2016

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