La commissione per l'esame di Stato nell'istruzione secondaria di secondo grado (esame di maturità)
Indicazioni sulla composizione delle commissioni d'esame a conclusione del secondo ciclo di istruzione (esame di maturità) e per i commissari: requisiti, obblighi, incompatibilità, domanda per fare il commissario esterno, compensi previsti
Cos’è
La commissione per l'esame di Stato (esame di maturità) è l’organo giuridico preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine delle scuole superiori.Obiettivo dell’esame maturità è verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, sulle basi culturali generali nonché delle loro capacità critiche
Da chi è formata
La commissione d’esame è composta da docenti/dirigenti scolasticidegli Istituti di Istruzione di secondo grado a carattere statale e paritari e del corso annuale per l’Esame di Stato denominato CAPES.
Possono essere nominati Presidenti di commissione anche altre categorie di personale individuato dalla circolare ministeriale annualmente predisposta dal MIUR (ad esempio: professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo, ricercatori universitari confermati, direttori delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
E’ composta da un Presidente esterno e 6 Commissari (3 interni e 3 esterni all’Istituto) e comprende 2 classi di non più di 35 candidati ciascuna.
Il Ministero decide quali materie di esame affidare ai commissari esterni e lo comunica entro il 31 gennaio. Successivamente gli Istituti si attivano per nominare i commissari interni.
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Pertanto non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico salvo casi di legittimo impedimento (art. 1 del D.M. n. 6/2007 attivare link a http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dm6_07.pdf)
Cosa fa il Presidente
Il Presidente di commissione deve:
- orientare verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione;
- promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni;
- garantire la correttezza delle procedure;
- essere presente nelle operazioni collegiali.
Ogni anno, nel mese di giugno, il Dirigente preposto al Servizio provinciale competente in materia di esame di Stato convoca presso il Dipartimento della Conoscenza i Presidenti delle commissioni di maturità, unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, per fornire agli stessi indicazioni, chiarimenti e orientamenti finalizzati alla regolare funzionalità delle commissioni e a garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione.
La partecipazione a tale riunione è obbligatoria ed è prevista dalle Circolare Ministeriale che ogni anno fornisce Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.
Al termine delle procedure di esame il Presidente di commissione ha la facoltà di presentare all’Incarico Speciale Esami di Stato una relazione finale con eventuali osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, ma soprattutto migliorative per il nuovo esame di stato.
Cosa fanno i Commissari
I commissari provvedono alla correzione delle prove scritte di esame attribuendo collegialmente i punteggi alle medesime, procedono all’espletamento dei colloqui orali, svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi a tutte le procedure di esame.
Chi nomina i Presidenti e i Commissari esterni
Il Direttore/Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale competente nomina i Presidenti e i Commissari esterni.
Il Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale nomina i Presidenti e i Commissari esterni.
I Presidenti delle commissioni e i Commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007 (inserire link al D.M.).
Come vengono scelti i Commissari interni
I commissari interni vengono designati da ciascun Consiglio di classe a seguito:
- dell’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni;
- dell’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta;
- dell’effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni.
Uno dei commissari deve essere titolare della disciplina oggetto della prima o della seconda prova scritta.
A seguito di tale designazione il dirigente scolastico/coordinatore compila l’apposito modello (Modello ES –C all’interno dell’applicativo SIDI a cui accedono le scuole) con la nomina dei commissari interni e formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni che inoltra al Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale.
Questi valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.
Le modalità di nomina dei componenti interni sono disciplinate dal D.M. 17.01.2007, n. 6 (attivare link a http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dm6_07.pdf)
Possono rifiutare l’incarico come Commissario interno i docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della Legge 104/92(attivare link a http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml)
Chi si candida come Presidente o Commissario esterno
Sono obbligati a presentare la scheda di partecipazione come Presidenti i dirigenti scolastici in servizio presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Sono obbligati a presentare la scheda di partecipazione come Commissari esterni:
- i docenti, se non sono designati Commissari interni o referenti del plico telematico (ovvero responsabili della ricezione e stampa delle tracce d’esame) nominati dal Dirigente scolastico in numero pari al numero delle sedi d’esame, compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo (ovvero i docenti con competenze tecnico-pratiche responsabili in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori il cui titolo di accesso è il Diploma di Scuola secondaria superiore), quelli con insegnamento di compresenza e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio in Istituti di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale:
- che insegnano discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio oppure che insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai Commissari esterni, ovvero che insegnano le stesse discipline;
- che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
- che hanno svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- i docenti, se non sono designati Commissari interni o referenti del plico telematico, compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo, quelli con insegnamento di compresenza e gli insegnanti di arte applicata, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico in corso o comunque delle attività didattiche, in servizio in Istituti di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale:
- che insegnano discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio oppure che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai Commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla L. 124/1999 o a titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Hanno facoltà di presentare la domanda come Presidente o Commissario esterno le tipologie di personale indicate dalla circolare Ministeriale pubblicata nei primi mesi dell’anno solare in cui si svolgono gli esami.
Chi non può essere nominato Presidente o Commissario esterno
I Presidenti e i Commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
- nella scuola di servizio
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio
- nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di Presidente o di Commissario esterno
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti
Non può essere nominato Presidente o Commissario esterno nelle commissioni di esame inoltre:
- il personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura
- il personale indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio
- chi si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare
- il personale che opera nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale
- Il personale utilizzato quale Presidente di commissione di esame di Stato del primo ciclo di istruzione
Come inoltrare la domanda di partecipazione
I Presidenti e i Commissari esterni devono produrre domanda di partecipazione online nel portale POLIS (attivare link a
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/ )e saranno nominati dal Servizio istruzione e formazione professionale, Università e ricerca attraverso le procedure informatiche del sistema informativo.
Due sono le tipologie di domande di partecipazione:
- il Modello ES-1, per la partecipazione in qualità di Presidente e/o Commissario alle commissioni degli esami di Stato, riservata ai dirigenti ed ai docenti, con le relative istruzioni per la compilazione. Il Modello ES-1 va compilato e trasmesso esclusivamente online nel portale POLIS;
- il Modello ES-2, per la partecipazione in qualità di Presidente alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), con le relative istruzioni per la compilazione. Il Modello ES-2 va consegnato in formato cartaceo ai Rettori delle Università o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il termine indicato ogni anno dalla relativa circolare ministeriale. Lo stesso Modello deve pervenire agli Uffici Scolastici Regionali entro il termine tassativo indicato ogni anno dalla relativa circolare ministeriale.
Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle domande di partecipazione, il sistema informativo metterà a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei Commissari esterni.
Quali sono le scadenze per la presentazione della domanda
La scadenza per la presentazione delle domande sarà indicata nella Circolare Ministeriale relativa alla composizione delle commissioni di esame che verrà pubblicata nel sito del Ministero durante i primi mesi dell’anno solare in cui si svolgeranno gli esami di maturità.
Quando si svolgono gli esami
PRIMA PROVA SCRITTA: mercoledì 21 giugno 2017 ore 8.30
SECONDA PROVA: giovedì 22 giugno 2017
TERZA PROVA: lunedì 26 giugno 2017
Quali sono i compensi per i Commissari d’esame
Il riferimento per la determinazione dei compensi è il D.M. del 24 maggio 2007 che fissa
le quote di compenso per i diversi membri della commissione sulla base della loro funzione.
Al Commissario interno che opera su una sola classe spettano € 399,00 mentre al Presidente o Commissario esterno che opera su una sola classe compete il compenso di cui alla Tabella 1 – Quadro A ridotto della metà(attivare link a
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dm240507.pdf)
Gli importi per i Commissari d’esame che operano su due classi sono i seguenti:
- € 1.249,00 per il Presidente
- € 911,00 per il Commissario esterno
E’ previsto anche un compenso forfettario per trasferta in via di definizione con atto della Giunta provinciale che terrà conto comunque del fatto che tale importo sarà rideterminato in proporzione al periodo continuativo impiegato in ognuna delle sedi di esame.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado
A cura di: Nicola D’Angelo e Caterina Maggiolo – dicembre 2016