Equipollenza - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero
I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia quindi, per utilizzarlo ai fini professionali è necessario chiederne il riconoscimento
Cos’è l’equipollenza
I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.
L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.
L’equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale.
Chi può fare domanda di equipollenza
Possono fare domanda di riconoscimento del proprio titolo di studio conseguito all’estero:
- cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero
- cittadini italiani per matrimonio
- cittadini italiani per naturalizzazione
- i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea
- i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Quali sono le eccezioni
L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18 anno d’età.
Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.
Non può essere richiesta equipollenza per titoli inerenti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.
Non può essere richiesta equipollenza per qualifiche professionali.
Per informazioni generali in merito al riconoscimento qualifiche professionali rilasciate in Italia e all'estero, si rimanda al
Punto nazionale di contatto per i riconoscimenti professionali.
Nello stesso sito si può consultare l'elenco delle professioni regolamentate in Italia e delle relative autorità competenti a livello nazionale.
La procedura per chiedere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia e la relativa modulistica sono indicate
qui.
A chi presentare la domanda
Titolo di studio | Ufficio competente | ||
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado | Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza | ||
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado | Qualsiasi Ufficio scolastico regionale | ||
Titoli accademici | Università degli Studi |
Come ottenere l’equipollenza
Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito
modello
(e gli allegati contenuti nelle ultime pagine del modello stesso)
La domanda va presentata:
- in carta semplice per i diplomi di scuola primaria (scuole elementari) e secondaria di primo grado (scuole medie)
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori)
Quali documenti allegare alla domanda
Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore)
A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia;
B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
- la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
D. curriculum degli studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l’indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
E. atti e documenti che dimostrino la conoscenza della lingua Italiana ai fini dell’esenzione della prova integrativa di lingua Italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l’uso l’espressione della lingua italiana durante il lavoro);
F. documento (carta d’identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:
- cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati) .
Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore)
A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia);
B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
- la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valoredegli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
D. curriculum degli studi,distinto per anni scolatici, possibilmente con l’indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
E. programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali;
F. ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
G. eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l’uso l’espressione della lingua italiana durante il lavoro);
H. documento (carta d’identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:
- cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati).
Quali sono i tempi
Per la presentazione della domanda non ci sono particolari vincoli temporali da rispettare.
I termini del procedimento possono andare dai 50 gg. per la procedura ordinaria ai 150 gg. per la procedura aggravata, che prevede una richiesta di parere ed eventuali prove integrative da parte delle Istituzioni scolastiche.